Crediti formativi

In seguito al DPR 7 agosto 2012 n. 137, art. 7 il Consiglio Nazionale Geometri ha adottato il Nuovo Regolamento per la Formazione continua che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014 e che è entrato in vigore il 1° gennaio 2015.

Tale regolamento, all'Art. 5 descrive l'Assolvimento dell'obbligo formativo e precisamente:

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) Crediti Formativi 

IMPORTANTE: LA VERIFICA VIENE APPLICATA AL PERIODO 1 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2017

Al link sottoindicato è reperibile tutta la normativa relativa alla formazione:

http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione

N.B. Attribuzione CFP eccedenti Triennio 2015 - 2017

L’Art. 5 del Nuovo Regolamento Formazione Professionale Continua, recante l' “Assolvimento obbligo formativo”, al comma 3 dispone che “Qualora l’iscritto, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l’eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP”.

La verifica e l’accreditamento nel triennio in corso delle eventuali eccedenze maturate nel precedente triennio, è ancora al vaglio del Consiglio Nazionale Geometri al quale è demandata tale procedura.L’attribuzione dei CFP in esubero, sarà pertanto direttamente coordinata, in un’unica soluzione, dal predetto Consiglio Nazionale Geometri.