Certificazione Energetica

stop al DOCET con le nuove UNI TS 11300

Con la pubblicazione delle nuove normative tecniche UNI TS 11300 – parte 1 e 2, avvenuta in data 2 ottobre 2014, da più parti ci si sta ponendo il quesito se sia lecito continuare ad utilizzare il software DOCET, predisposto da ENEA e ITC-CNR, per redigere gli attestati di prestazione energetica (per un’analisi dettagliata della norma UNI TS 11300-1 leggi l’articolo dell’ing. Giorgio Pansa del Politecnico di Milano).

Premesso che sarebbe stato il caso che sin da subito gli Enti preposti si fossero espressi in materia, ovvero ENEA, CNR e soprattutto il Ministero dello Sviluppo Economico, una indicazione è arrivata con qualche giorno di ritardo (solo l’8 ottobre) sul sito ufficiale del Docet:

“In seguito all’entrata in vigore della normativa UNI TS 11300-1 e UNI TS 11300-2 del 2 ottobre 2014, relativamente al software DOCET, siamo in attesa di comunicazioni ufficiali dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò premesso si consiglia di non redigere APE con il software DOCET. Aggiornamenti saranno comunicati attraverso il sito www.docet.itc.cnr.it”.

Ma anche alcune regioni sono state attente alla questione e in modo più tempestivo.

Scrive la Regione Emilia Romagna che “a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo attestato sono quelli conformi alle norme UNI/TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI  TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013. (…) Ne consegue che anche il metodo di calcolo DOCET potrà essere utilizzato (con i limiti previsti) solo se viene garantita la sua conformità alle norme Uni ts 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; Uni ts 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013“.

Analogamente la Regione Piemonte annuncia: “Si segnala che in data 2 ottobre 2014 sono state pubblicate le revisioni delle norme tecniche 11300 parte 1 e parte 2. A partire da tale data, la determinazione della prestazione energetica deve essere effettuate avvalendosi esclusivamente a tali norme il cui utilizzo è obbligatoriamente previsto dall’art.11 del dlgs 192/2005 come emendato dalla legge 90/2013.”

Ed infine anche la Regione Campania pubblica un annuncio simile.

A questo punto, in via del tutto cautelativa, è assolutamente indicato sospendere la redazione degli APE con il DOCET e aspettare l’aggiornamento richiesto o una espressione positiva in merito al suo utilizzo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

(fonte ediltecnico.it)