PARERI ANAC: aggiornamento prezzi materiali di costruzione, si può fare anche nei contratti in corso d’opera
L’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d’appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr.
Lo ha chiarito Anac in due note inviate a due consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).
Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all’approvazione del decreto 73/202 “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” che, in riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l’elenco è tassativo.
Invece, quanto alla possibilità, invocata nell’istanza di parere, di applicare l’articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l’intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale”, si legge nell’atto dell’Anac. Quindi può essere invocata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.
Parere funzione consultiva n. 37 del 6 settembre 2022
Parere funzione consultiva n. 34 del 6 settembre 2022 (1)
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AMBIENTE, SICUREZZA, LAVORO: ACCORDO INL e INAIL
Al fine di consentire una più efficace attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’INL e l’INAIL hanno siglato un accordo che garantisce l’utilizzo, a titolo gratuito, da parte del primo, di alcuni servizi telematici del secondo.
Si tratta, in particolare, di
(i) servizio “Flussi informativi”, in materia di infortuni e malattie professionali, con indicazioni dei lavoratori e delle aziende coinvolte;
(ii) servizio “Registro di Esposizione” in materia di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici;
(iii) servizio “Cruscotto infortuni”, avente ad oggetto le denunce di infortunio pervenute telematicamente a partire dal 23.12.2015 e i dati comunicati a fini statistici e informativi dal 12.10.2017.
Documento_Accordo
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ACUSTICA: NUOVI PARERI DEL MITE SU RUMORE POMPE DI CALORE E DECRETO CAM
Il Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato due nuovi pareri interpretativi per il DPCM 5-12-1997.
Il primo (luglio 2022) fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle prescrizioni di acustica edilizia per gli edifici pubblici.
Se per l’immobile è in corso un appalto pubblico soggetto sia al decreto CAM 2017 (Criteri Ambientali Minimi) che al DPCM 5-12-1997, nei casi in cui i due decreti prevedano per lo stesso indicatore prestazioni differenti, occorre conseguire le prestazioni più restrittive.
Il secondo (agosto 2022) specifica che i limiti del Decreto per gli impianti a funzionamento continuo sono applicabili anche al rumore prodotto dalle componenti di impianti installate all’esterno dell’edificio, come ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore.
Tema di particolare attualità, visto il proliferare di questa tipologia di impianti negli interventi di riqualificazione energetica.
Pareri MITE
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ULTIME INFORMAZIONI TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
NOTIZIE DI CATEGORIA
- Concorso per 900 Geometri presso l’Agenzia delle Entrate: domande entro il 23 settembre 2022. Clicca qui
- Corso di laurea per i Geometri: aperte le iscrizioni. Clicca qui
EDILIZIA SUPERBONUS E BONUS EDILIZI
- Superbonus: le modalità sul SAL al 30%. Clicca qui
- Più tutele per chi acquista immobili in corso di costruzione. Il nuovo modello in vigore dal 23 settembre 2023. Clicca qui
- Superbonus: i nuovi emendamenti presentati ancora in discussione . Clicca qui
- Bonus verde prorogato al 2024 . Clicca qui
- Superbonus: le FAQ aggiornate dell’Agenzia delle Entrate . Clicca qui
- Bonus edilizia: nella documentazione sono necessarie le fotografie dell’immobile. Clicca qui
- Bonus prima casa decadenza parziale in caso di usufrutto. Clicca qui
- Superbonus: scadenze e modalità. Clicca qui
- Bonus edilizi come procedono i controlli in tre fasi. Clicca qui
AGENZIA DELLE ENTRATE: CATASTO e conservatoria
- Atti di aggiornamento catastale: il vademecum Docfa. Clicca qui
NORMATIVA
- Antincendio facciate degli edifici e soluzioni alternative. La Circolare dei Vigili del Fuoco. Clicca qui
- Modifiche criteri di scelta dei Dispositivi di protezione individuale. Clicca qui
NOTIZIE FISCALI
- Dichiarazione IMU prorogata al 31 dicembre. Clicca qui
- Tutti gli sconti riportati nell’Agenda dell’Agenzia delle Entrate. Clicca qui
- Gli immobili pignorati senza rendita possono essere trasferiti . Clicca qui
- Parco agri solare: i finanziamenti includono le spese professionali e di progettazione. Clicca qui
- La cessione del credito non c’è nessun limite di scadenza. Clicca qui
NOTIZIE GAS RADON, INQUINAMENTO INDOOR, SALUBRITA’ IN EDILIZIA
- L’inquinamento acustico negli edifici per il mancato isolamento provoca “il danno da stress” riconosciuto dai Giudici. La Sentenza. Clicca qui
- Psicologia ambientale: gli edifici influiscono sul nostro comportamento, la produttività e l’apprendimento. Clicca qui
- Nascono le “green communities per ripopolare la montagna: fondamentale il ruolo dei tecnici specializzati per riqualificare. Clicca qui
- Progettando per la sostenibilità tuteliamo la salute, si riducono i consumi energetici e si combattono i cambiamenti climatici. Clicca qui
- Il cemento diventa più duro con l’aggiunta dei gamberi e si combatte l’inquinamento. Clicca qui
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- Gas Radon: quali sono i valori delle concentrazioni pericolose negli edifici. Clicca qui
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Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, pubblicato sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.
"Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas. Queste misure integrano il piano di diversificazione già messo in atto dal Governo e servono transitoriamente a mantenere adeguati standard di sicurezza e preservare le riserve disponibili, in attesa che siano pienamente operativi i nuovi canali di importazione di gas (compreso il GNL)”. È quanto si legge nelle conclusioni del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, pubblicato sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.
Il documento – prevede, tra l'altro, l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui
è suddiviso il territorio italiano.
La riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento “sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica”.
In particolare, “il citato DM disporrà che:
1) i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C:
a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono
ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando
di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:
a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
Sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.) di cui al DPR n.74/2013”.
- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
- Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
Il Piano prevede inoltre misure comportamentali a costo zero, “implementabili attraverso una campagna di sensibilizzazione, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ENEA, al fine di suggerire una serie di comportamenti virtuosi che potranno contribuire, anch’essi, a limitare il consumo di energia con riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche sull’ambiente”.
L’obiettivo “è promuovere comportamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia elettrica, che incidano non solo sul contenimento della domanda di gas e sugli stessi costi in bolletta degli utenti ma anche sulle politiche di decarbonizzazione. Tra i comportamenti da promuovere quelli della riduzione della temperatura e della durata delle docce, l’utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno, l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione, lo spegnimento o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza, non lasciare in stand by TV, decoder, DVD, la riduzione delle ore di accensione delle lampadine”.
Ulteriori risparmi, si legge nel documento, “possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio con investimenti
per la sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a
gas, installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led. Enea ha calcolato un risparmio di circa 1 miliardo di Smc. Tali misure ricadono già in buona parte in regime assistito (detrazioni fiscali, conto termico…), ma richiedono un certo periodo di tempo per la determinazione degli effetti ai fini della riduzione della domanda”.
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LUOGHI DI LAVORO LO SMART WORKING: LE NUOVE MODALITA'
La legge 4 agosto 2022, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”) ha, di fatto, introdotto a sistema le semplificazioni che erano state previste in periodo di emergenza sanitaria in materia di smart working.
A partire dal 1° settembre 2022, infatti, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali unicamente
(i) i nominativi dei lavoratori
(ii) la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
A tal fine, poi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto n. 149 del 22.08.2022, ha messo a disposizione un format di comunicazione ad hoc.
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INAIL: SPUNTI DI ATTENZIONE E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Le ondate di caldo stagionali unite a prolungati periodi di siccità aumentano il rischio di incendi della vegetazione, coinvolgendo anche insediamenti industriali, tra questi gli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante PIR. Nei riquadri del fascicolo dell’INAIL si riportano le schede degli eventi più significativi.
Lo scopo è quello di fornire spunti di attenzione e indicazioni per il miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro.
INAIL_Rischi estate
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SUPERBONUS E UNIFAMILIARI: LE NOVITA’ SUL SAL AL 30%
L’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al 31 dicembre 2022 che può essere utilizzata solo da chi al 31 settembre 2022 ha completato il 30% dell’intervento complessivo.
Infatti, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Cosa rientra nel 30%, è stato specificato in una nota arrivata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha fornito questo importante chiarimento.
La Commissione consuntiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 ha confermato che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.
Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria.
A titolo di esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere utilizzato:
- il libretto delle misure;
- lo stato d’avanzamento lavori;
- il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
- copia di bolle e/o fatture.
Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.
La Commissione, infine, raccomanda:
- la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
- la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all’impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto.
risposta-commissione-cslp-sett22
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EREDI: MODELLO DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE TELEMATIZZATO
Con provvedimento del 1° settembre 2022 (allegato alla presente ai Collegi associati) è stato approvato il modello da utilizzarsi da parte degli eredi e relativi al rimborso di imposte spettanti al contribuente deceduto.
L'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto il comma 6-bis all'articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La norma introduce un automatismo nell'individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l'eredità è devoluta per legge, l'Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l'eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell'attività degli uffici dell'Agenzia previgente.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all'eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all'Agenzia delle entrate che non intendono
ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto. Pertanto, il provvedimento, adottato ai sensi del comma 6-bis del citato articolo 28 del D.lgs. 346/1990, approva il modello da utilizzare per comunicare all'Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto e definisce le specifiche modalità di trasmissione. Infine, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all'eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione di cui al presente provvedimento; in proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità definite dalla risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011 (allegata alla presente); la risoluzione istituisce i codici tributo per la restituzione di rimborsi di imposta e altre somme indebitamente percepite indicando nel campo "tipo" la lettera R, nel campo "anno" l'anno di riferimento del rimborso, nel campo elementi identificativi vengono indicati a pagina 2della risoluzione le causali relative alle diverse imposte (es. Irpef-Iva-Addizionali etc.).
Il modello sarà disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate
dal 17 ottobre 2022 e dovrà essere esclusivamente trasmesso telematicamente attraverso l'area riservata del sito dell'agenzia, o direttamente dal chiamato all'eredità o tramite un intermediario autorizzato; effettuata la trasmissione viene messa a disposizione nell'area riservata - ricevute - la ricevuta di presa in carico da parte dell'agenzia stessa.
Ris 86 del 12 08 2011_risoluzione 86e
Provv.to rimborsi agli eredi PUB
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SUPERBONUS: GLI EMENDAMENTI PRESENTATI PER GLI INTERVENTI EDILIZI E L’UTILIZZO DELLE DETRAZIONI FISCALI
Sono stati presentati diversi emendamenti che riguardano il Superbonus gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ora sarà l’aula del Senato a discutere sul testo del disegno di legge (in previsione il 6 settembre).
Relativamente all’art. 119 del Decreto Rilancio non poteva mancare l’emendamento volto a concedere più tempo per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari.
L’emendamento 12.0.8 chiede di aggiungere al D.L. n. 115/2022 l’art. 12-bis che vorrebbe modificare l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio. Sarebbe il comma relativo alle eccezioni temporali alla scadenza generale del 30 giugno 2022.
In particolare, con questa modifica si chiede di abrogare dal secondo periodo le seguenti parole “a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i
lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. In questo modo la scadenza per le unifamiliari sarebbe fissata al 31 dicembre 2022 senza necessità di dover completare il 30% del SAL entro il 30 settembre 2022.
L’emendamento 33.0.3 chiede di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 33-bis che modifica l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio prorogando la scadenza delle unifamiliari al 2023.
Cessione dei crediti edilizi: la responsabilità solidale
Altri emendamenti riguardano una soluzione definitiva al problema del blocco della cessione dei crediti edilizi.
Le ultime modifiche arrivate dal Decreto Aiuti e dal Decreto Semplificazioni fiscali sono state vanificate dai contenuti della super circolare n. 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale
dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei cessionari che acquistano i crediti.
Gli emendamenti 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.12 chiedono di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 12-bis titolato “Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale”. Questa disposizione prevede una modifica dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio ed in particolare:
- alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti
dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre
dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo
nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;
- alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”.
In questo modo ai cessionari che non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, sarebbe esclusa qualsiasi tipo di responsabilità solidale.
Un altro emendamento (il 31.0.2) chiede di aggiungere l’art. 31-bis col quale viene previsto direttamente che per i cessionari non si applica la responsabilità in solido di cui all’articolo 121, comma 6, Decreto Rilancio, anche per i crediti maturati prima dell’entrate in vigore della legge di conversione.
Credibilità dei crediti di imposta
Altri interessanti emendamenti riguardano la
credibilità dei crediti di imposta. In particolare sono proposte le seguenti modifiche dell’art. 121 del Decreto Rilancio:
- al comma 1, alla lettera a), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di cui alla
legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
- al comma 1, alla lettera b), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Altra importante modifica riguarda l’inserimento all’art. 121 del Decreto Rilancio dei commi 1.1 e 1-quinquies che prevedono:
1.1 Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall’istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d’imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all’articolo 122-bis.
ddl 2685__419214
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AVVISO PUBBLICO PARCO AGRISOLARE: DOMANDE ENTRO IL 27 OTTOBRE 2022
Con l’Avviso pubblico pubblicato in data 23 agosto 2022, Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha approvato il Regolamento Tecniche del Bando Parco Agrisolare. In esso sono contenute tutte le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal Decreto.
Esso prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nella realizzazione d’impianti fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese comparto agricolo. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.
QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?
- Costruzione o miglioramento di beni immobili
- Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
- le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione ed alla presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.
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PARCO_AGRISOLARE
MIPAAF_2022_0362593_Allegato_AllegatoD_SimulatoreAnalisiControfattualit___Grandiimprese
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ANTINCENDIO FACCIATE DEGLI EDIFICI E SOLUZIONI ALTERNATIVE: LA CIRCOLARE DEI VIGILI DEL FUOCO
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha diramato la circolare n. 11051 del 2 agosto 2022 che stabilisce alcune importanti disposizioni relative alla valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
In particolare, l’art. 4 comma 3 della Regola tecnica verticale sulle chiusure d’ambito dispone che, nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea potranno costituire un utile riferimento.
Pertanto l’installazione di sistemi per le facciate che soddisfino i requisiti di sicurezza antincendio valutati sperimentalmente secondo i metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea costituisce una soluzione alternativa del Codice di prevenzione incendi.
Con tali metodi di prova vengono valutate le prestazioni relative ai
seguenti obiettivi di sicurezza antincendio
- limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all’interno ed attraverso il sistema di facciata (intercapedini, giunzioni pavimento-facciata);
- verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (es.: materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta);
- limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme;
- limitazione degli incendi covanti.
Nella Circolare viene precisato che per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo V.13.1 tramite soluzione alternativa, gli esiti delle prove sperimentali condotte secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 sono integrate da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio e delle tipologie di chiusura d’ambito, di cui al punto V.13.3.
Inoltre, nel documento viene specificato che le valutazioni in oggetto potrebbero presentare aspetti di particolare innovazione e specializzazione e che in caso di attività o progettazioni particolarmente complesse, i Comandi acquisiranno le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.
VVF_lettera-circolare-facciate-edifici_02-08-2022 (1)
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SUPERBONUS 110% I DATI ENEA AGGIORNATI AL 31 LUGLIO 2022
L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha pubblicato l'aggiornamento al 31 luglio 2022 del Report con i dati mensili relativi al Super ecobonus 110%. Il totale degli investimenti ammessi a detrazione sfiora i 40 miliardi di euro. I dati dell'ultimo report dell'ENEA, aggiornato al 31 luglio 2022, mostrano che il valore dei lavori conclusi è di poco sotto i 31 miliardi di euro. A trainare l’accelerazione registrata nel mese di luglio, così come accaduto per il mese di giugno, sono le spese relative a interventi sulle unifamiliari in vista della scadenza del prossimo 30 settembre. Rispetto allo scorso mese l’aumento è di circa 1,7 miliardi, crescita simile a quella registrata dal
report relativo al mese di giugno 2022.
Enea_Superbonus-Report_dati_mensili_31_07_2022
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VISURE CATASTALI CON LA NUOVA PROCEDURA INFORMATICA DAL 1 OTTOBRE 2022
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2022, per lapresentazione telematica delle domande di voltura catastaledovrà essere utilizzato il nuovo
software “Voltura 2.0-Telematica”, come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia stessa del 10 febbraio 2021.
Nel provvedimento e nel relativo allegato tecnico, in particolare, vengono illustrate le principali innovazioni introdotte con la nuova procedura informatica finalizzata alla predisposizione e alla presentazione, attraverso il canale telematico, delle domande di volture catastali. Il nuovo software “Voltura 2.0 – Telematica”, reso disponibile nell’ambiente informatico “Scrivania del Territorio”, è al momento riservato agli iscritti a categorie professionali abilitate e
sostituirà progressivamente nell’utilizzo l’attuale procedura informatica “Voltura 1.1”, in concomitanza con l’attivazione del nuovo SIT, in ciascun Ufficio Provinciale – Territorio.
VADEMECUM_CATASTO
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NEW FISCALI, BONUS EDILIZI, SENTENZE, INFORMAZIONI PROFESSIONALI SUPERBONUS E BONUS EDILIZI
Superbonus 110%: scadenze e modalità. Clicca qui
Bonus edilizi e i controlli
previsti. Clicca qui
Bonus edilizi: il rifacimento della canna fumaria per l’Agenzia delle Entrate è manutenzione straordinaria . Clicca qui
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Superbonus: cosa controlla l’Agenzia delle Entrate. Clicca qui
Superbonus: negli edifici collabenti la presenza dell’impianto può essere autocertificata. Clicca qui
Bonus facciate: come funziona l’incentivo al 60% e a chi spetta . Clicca qui
Il fotovoltaico trova vita anche sui balconi: costi e modalità. Clicca qui
AGENZIA DELLE ENTRATE: CATASTO e conservatoria
Catasto: dal 1 Ottobre nuova procedura per la presentazione delle volture. Clicca qui
Visure ipotecarie a distanza anche per i documenti cartacei. Clicca qui
NORMATIVA
Pubblicati i Nuovi Criteri Ambientali Minimi . Clicca qui
Aggiornato il Testo Unico Sicurezza al mese di Agosto 2022. Clicca qui
Riconosciuta una nuova malattia professionale. Clicca qui
Caro materiali da costruzione e compensazione dei prezzi: linee guida Mims. Clicca qui
Smaltimento dei pannelli fotovoltaici: le indicazioni del Ministero . Clicca qui
Le strisce pedonali in 3D per evitare gli incidenti . Clicca qui
PNRR: 6,6 milioni di nuovi alberi nelle città italiane per la salute dei cittadini, combattere l’inquinamento e i cambiamenti climatici . Clicca qui
Il fotovoltaico di tessuto sfrutta l’energia solare per illuminare e ombreggiare e in più combatte l’inquinamento luminoso. Clicca qui
NOTIZIE FISCALI
Regime forfettario dichiarazioni da rifare: il bollo sulle fatture addebitato ai clienti fa reddito. Clicca qui
Bonus affitti 2022: come procedere. Clicca qui
Una tantum ai professionisti di 200 euro. Clicca qui
Quali anni sta controllando l’Agenzia delle Entrate. Clicca qui
La revisione delle Tabelle millesimali. Clicca qui
Pos obbligatori per i professionisti: partite le sanzioni. Clicca qui
NOTIZIE GAS RADON, INQUINAMENTO INDOOR, SALUBRITA’ IN EDILIZIA
Edificio malato: l’Alzheimer precoce colpa della muffa in casa. Clicca qui
Qualità dell’aria nelle scuole: pubblicate le specifiche tecniche. Sarà obbligatorio porre in essere interventi
di risanamento. Clicca qui
Vendita e locazione: misurare il gas radon per garantire che l’immobile sia privo di vizi evitando la risoluzione
del contratto. Clicca qui
Arrivano alla Svezia le strategie
per migliorare la qualità della vita nelle città. Clicca qui
La salute nelle costruzioni moderne e il nuovo approccio progettuale. Clicca qui
La mitigazione del gas radon negli edifici. Clicca qui
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RIADDEBITO DEL BOLLO AL CLIENTE IMPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE FORFETTARIO
Con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia Entrate ha precisato che l’imposta di bollo addebitata in fattura (articolo 1, comma 64 della legge n. 190/2014 e articolo 22 del Dpr n. 642/1972) è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre quindi alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.
Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a Iva (articolo 13, comma 1 della Tariffa, parte prima).
L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera. Nei casi in cui quest’ultimo riaddebiti al cliente l’imposta, il rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
Risposta all'interpello n. 428 del 12 agosto 2022
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AGGIORNATO IL TESTO UNICO SICUREZZA EDIZIONE AGOSTO 2022
Il Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) è in continuo aggiornamento per via le novità normative: sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, INL, è disponibile la versione aggiornata ad agosto 2022.
Novità in questa versione aggiornata:
- Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
- Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
- Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come
integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla
L. 19 maggio 2022, n. 52;
- Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. - Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
- Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione - attività non differibili”;
- Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 - Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all’art. 71 comma 11;
- Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
- Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della
disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno
2015, n. 81;
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del
D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U.
17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett.
i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del
libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del
lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
150;
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato,
adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.
81;
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.
PER SCARICARE IL TESTO UNICO SICUREZZA AGGIORNATO AGOSTO 2022 CLICCA QUI
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MODIFICA ALLA DEFINIZIONE DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” CON IL DECRETO AIUTI
Con la legge di conversione del Decreto “Aiuti” (LEGGE 15 luglio 2022 , n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), si è tornati a trattare nuovamente il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel Testo Unico dell’edilizia.
Di fatto si ampliano le aree già vincolate nelle quali è possibile classificare come ristrutturazione edilizia, e non come nuova costruzione, un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, area di sedime e il volume, permettendo a molti fabbricati di accedere al Superbonus, questo anche nelle aree elencate dall’articolo 136, lettera c), in cui ci sono i nuclei e i centri storici, la demolizione e ricostruzione con diversa volumetria e sagoma si qualifica come ristrutturazione, che quindi potrà essere non fedele.
Opuscolo esplicativo ristrutturazione edilizia